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Sez. 3, Sentenza n. 9544 del 11/02/2004 Ud. (dep. 02/03/2004) Rv. 227570 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito incontrollato - Reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto n. 22 del 1997 - Soggetti attivi - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227570-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, è ipotizzabile non soltanto in capo alle imprese o agli enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con legge 9 dicembre 1998 n. 426.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)