Sez. 4, Sentenza n. 5515 del 29/03/1979 Ud. (dep. 18/06/1979) Rv. 143772 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - DELITTO COLPOSO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - INDULTO NELLA PENA SOSPESA E SULLA SANZIONE AGGIUNTA - APPLICABILITA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - DELITTO COLPOSO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - INDULTO NELLA PENA SOSPESA E SULLA SANZIONE AGGIUNTA - APPLICABILITA.*
Il giudice deve applicare indistintamente tutte le cause estintive intervenute, in relazione a tutti i possibili effetti della condanna penale, cui ciascuna causa si riferisce e che non risultino estinti in conseguenza di altre cause, con l'unico limite della pronuncia che avesse come contenuto la declaratoria di Estinzione di effetti gia estinti.Lo stato di sospensione dell'esecuzione della pena inflitta, per effetto della sospensione condizionale, non costituisce ostacolo all'applicazione di cause estintive della pena e quindi dell'indulto: questo estingue la pena, ancorche sospesa; quella estinguera il reato, una volta verificatesi le condizioni di legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 183, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)