Sez. 3, Sentenza n. 10200 del 03/08/2000 (Rv. 539132 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione avverso cartella esattoriale - Legittimazione passiva del comune o di altra autorità proposta agli agenti accertatori - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Legittimato passivo nel giudizio d'opposizione a norma dell'art. 22 della legge 689 del 1981 contro una cartella esattoriale emessa per la riscossione delle somme dovute per l'applicazione di una sanzione amministrativa concernente violazioni al codice della strada, nel quale si lamenti la mancanza di contestazione e di notificazione del verbale e degli atti successivi, è il comune o la diversa amministrazione da cui dipendono in via gerarchica gli agenti accertatori della violazione (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza che aveva ritenuto essere passivamente legittimato il prefetto).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)