Sez. 1, Sentenza n. 18160 del 11/08/2006 (Rv. 592195 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione - Legittimazione passiva del Comune o di altra autorità di vertice dei verbalizzanti - Sussistenza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, proposta ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, e relativa ad un verbale di accertamento di violazione del codice della strada redatto dalla polizia municipale, appartiene al Comune. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva fatto notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al prefetto determinando l'erronea costituzione del rapporto processuale).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)