Sez. 1, Sentenza n. 17936 del 25/11/2003 (Rv. 568444 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Sanzioni amministrative pecuniarie - Cartella esattoriale emessa per la riscossione delle sanzioni amministrative - Opposizione - Legittimazione passiva - Esattore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Difetto di integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada, proposta ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento della violazione, consentita al fine di permettere all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge in relazione agli atti sanzionatori, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, che predispone e notifica la cartella esattoriale, è legittimato passivo e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione e, quindi, il difetto di integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1989 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)