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Sez. 1, Sentenza n. 8759 del 18/06/2002 (Rv. 555130 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di mora - Opposizione agli atti esecutivi - Legittimazione passiva dell' Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Legittimazione passiva concorrente dell'Ente impositore e dell'esattore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555130-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione della sanzione amministrativa deducendo l'insussistenza del credito per la mancanza della preventiva notifica del provvedimento sanzionatorio, o la nullità degli atti esecutivi per la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora, legittimato passivo non è il prefetto, quale autorità che ha emesso l'ordinanza, nei cui confronti deve essere proposta l'opposizione a ordinanza - ingiunzione, ma l'ente al quale spettano i proventi, e l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, in quanto viene posta in discussione non la sussistenza della violazione, ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)