Sez. 6, Sentenza n. 31713 del 12/03/2003 Ud. (dep. 28/07/2003) Rv. 226218 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Mancata segnalazione al Prefetto del sequestro di modica quantità di sostanza stupefacente - Comportamento costituente risposta negativa implicita - Urgenza sostanziale impositiva dell'atto - Sussistenza del reato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
L'omessa segnalazione al Prefetto della detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente da parte di un soggetto costituisce il reato di rifiuto di atto di ufficio in quanto, pur mancando un ordine o una richiesta, sussiste in capo al pubblico ufficiale un'urgenza sostanziale impositiva dell'atto, avendo egli l'obbligo di riferire il fatto senza ritardo per ragioni di ordine pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)