Sez. 5, Sentenza n. 6458 del 04/12/2006 Ud. (dep. 15/02/2007) Rv. 236048 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Relazione di servizio ideologicamente falsa - Efficacia scriminante dell'esercizio di un diritto, ex art. 51 cod. pen. in applicazione del principio "nemo tenetur se detegere" - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello afferma la responsabilità di militari appartenenti all'Arma dei carabinieri, in ordine al reato di falso ideologico in atto pubblico - per avere falsamente descritto le circostanze in cui avevano provveduto al sequestro di alcuni beni, onde coprire il fatto che non avevano proceduto all'identificazione e all'arresto degli autori del reato per ottenere notizie utili alla cattura di un pericoloso latitante - considerato che la descrizione, in tale verbale, del reale svolgimento dei fatti sarebbe equivalsa ad una formale confessione di un reato già commesso (nella specie il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen.), con la conseguenza che essa costituisce una condotta inesigibile, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", il quale ha efficacia scriminante, ex art. 51 cod. pen., in tutti i casi in cui l'astenersi dal commettere un dato reato comporti necessariamente la formale confessione di altro reato già commesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)