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Sez. L, Sentenza n. 764 del 17/01/2006 (Rv. 587195 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI | Diniego della giurisdizione in primo grado - Affermazione della giurisdizione in grado d'appello - Decisione nel merito - Nullità - Rimessione al primo grado - Necessità - Fattispecie - Tema di rapporto di lavoro con la gestione commerciale delle Ferrovie del Sud - Est.
Stato
decisa il 2006-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587195-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI

Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta dalla Suprema Corte direttamente con rinvio al primo giudice. (Nella specie, la S.C., intervenendo a seguito di pronuncia delle Sezioni Unite le quali, sul primo motivo di ricorso, avevano dichiarato la giurisdizione dell'AGO, ha cassato, con rinvio al primo giudice, la decisione di appello che, con riferimento a dipendente della Gestione Commissariale delle Ferrovie del Sud Est fino al primo settembre 1998, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che il diritto del lavoratore a percepire il TFR fosse sorto, nella sua interezza, alla cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta dopo il 30 giugno 1998. La Corte ha rilevato che la decisione del primo giudice era una pronuncia sulla giurisdizione, ripartita a seconda dei periodi di maturazione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, come tale riformata in appello per l'erroneità del relativo "decisum", il che avrebbe dovuto comportare la rimessione dell'intera causa al primo giudice e non la decisione nel merito, tanto più che proprio la ritenuta non frazionabilità del diritto, su cui si fondava l'affermazione della giurisdizione ordinaria, escludeva la configurabilità dell'ipotesi di pluralità di domande, tale da giustificare una rimessione "pro parte").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)