Sez. 3, Sentenza n. 3589 del 16/02/2010 (Rv. 611535 - 01)
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mutuo di scopo - Collegamento negoziale con vendita di bene determinato - Risoluzione del contratto di compravendita - Sopravvenuta mancanza dello scopo - Efffetti - Richiesta di restituzione della somma mutuata - Obbligo a carico del mutuatario - Esclusione - Obbligo a carico del venditore - Sussistenza.
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1813
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)