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Sez. 6, Sentenza n. 146 del 28/01/1982 Cc. (dep. 28/04/1982) Rv. 158221 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - APPELLO - OBBLIGO DI SPECIFICA CONFUTAZIONE DI TUTTI I MOTIVI - INSUSSISTENZA - LIMITE: SPECIFICHE E PRECISE LAMENTELE - FATTISPECIE: PERIZIA PSICHIATRICA.*
Stato
decisa il 1982-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158221-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - APPELLO - OBBLIGO DI SPECIFICA CONFUTAZIONE DI TUTTI I MOTIVI - INSUSSISTENZA - LIMITE: SPECIFICHE E PRECISE LAMENTELE - FATTISPECIE: PERIZIA PSICHIATRICA.*

Il giudice del gravame non deve confutare analiticamente tutte le argomentazioni su cui poggiano i motivi di impugnazione. Nell'ipotesi in cui siano state però prospettate specifiche e precise doglianze che propongono temi d'indagine nuovi o diversi rispetto a quelli su cui si sorregge la decisione criticata, il giudice non può ignorare tali doglianze e le questioni su cui è stata richiamata la sua attenzione, limitandosi ad affermare, con espressioni di stile, la congruità della motivazione denunciatagli; ma deve invece concisamente dare dimostrazione di avere valutato le proposte censure. (applicazione in tema di specifici motivi di impugnazione avverso la decisione del giudice di primo grado che si era conformato ai risultati di una perizia psichiatrica). (V mass n 156714; (Conf mass n 155005 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)