Sez. 6, Sentenza n. 29796 del 25/05/2017 Ud. (dep. 14/06/2017) Rv. 270348 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Messa alla prova ex art. 168 ter cod. pen. - Estinzione del reato - Sospensione della patente di guida - Competenza - Giudice - Esclusione - Prefetto - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 187 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 189 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 224 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)