Sez. 6, Sentenza n. 2287 del 09/06/1997 Cc. (dep. 24/07/1997) Rv. 208650 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ARRESTATO IN FLAGRANZA | Arresto consentito fuori dei casi di flagranza - Richiesta di convalida all'udienza per il rito direttissimo - Legittimità - Fattispecie: evasione.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ARRESTATO IN FLAGRANZA
Nei casi in cui l'arresto è consentito anche al di fuori della flagranza, può procedersi unitamente alla convalida al rito direttissimo avanti al pretore nelle forme previste dall'art. 566 cod. proc. pen. ed è illegittimo il provvedimento con il quale il pretore neghi la convalida dell'arresto in udienza per il reato di evasione (per il quale l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. con legge 12 luglio 1991 n. 203 consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza) sull'errato presupposto che ad essa non potrebbe seguire il giudizio. Il rito direttissimo infatti è connesso alla procedura contestuale di convalida dell'arresto e non alla flagranza di questo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 566 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 566 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 3, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)