Sez. 1, Sentenza n. 983 del 27/02/1978 (Rv. 390324 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'Obbligo di pagare l'indennita di espropriazione ha natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che all'espropriato, oltre gli interessi, puo essere riconosciuto l'ulteriore danno da svalutazione monetaria, solo qualora il medesimo dimostri un particolare pregiudizio, per non aver potuto tempestivamente impiegare le somme dovutegli, in modo da sottrarle agli effetti del deprezzamento della moneta, ovvero per aver dovuto privarsi di beni che, se conservati, sarebbero sfuggiti alla svalutazione (art 1224 secondo comma cod civ). (V 3290/76, mass n 382085; (V 895/73, mass n 363235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)