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Sez. L, Sentenza n. 5750 del 21/11/1985 (Rv. 442942 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSICURATO DECEDUTO PER INFORTUNIO - AZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA DA PARTE DEI SUPERSTITI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE - CONDIZIONI - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 122 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA DA PARTE DEI SUPERSTITI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442942-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSICURATO DECEDUTO PER INFORTUNIO - AZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA DA PARTE DEI SUPERSTITI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE - CONDIZIONI - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 122 DEL T.U. N. 1124 DEL 1965 - RIFERIMENTO ALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA DA PARTE DEI SUPERSTITI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZA.*

La prescrizione dell'Azione diretta al conseguimento della rendita da infortunio sul lavoro da parte dei superstiti dell'assicurato deceduto per effetto dell'infortunio stesso si compie anch'essa con il decorso del termine triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), rimanendo sospesa durante la pendenza del procedimento amministrativo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni (art. 111 del d.P.R. sopra citato) e potendo essere interrotta solo dall'Azione giudiziaria. Il termine di decadenza previsto dall'art. 122 del medesimo T.U. Attiene, invece, alla presentazione della domanda in via amministrativa da parte del superstite e, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, la sua inosservanza si traduce nella Mancanza di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che comporta la sospensione del giudizio a termini dell'art. 443 cod. proc. civ.. (V 1854/83, mass n 426697, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 122 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)