Sez. L, Sentenza n. 1854 del 12/03/1983 (Rv. 426697 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE EX ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CARATTERE SPECIALE - ATTI INTERRUTTIVI - AZIONE GIUDIZIARIA - MEZZO ESCLUSIVO - PRESTAZIONI EX ART. 85 DELLO STESSO D.P.R. - INCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA PER IL DIVERSO TRATTAMENTO RISERVATO ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE EX ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - CARATTERE SPECIALE - ATTI INTERRUTTIVI - AZIONE GIUDIZIARIA - MEZZO ESCLUSIVO - PRESTAZIONI EX ART. 85 DELLO STESSO D.P.R. - INCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA PER IL DIVERSO TRATTAMENTO RISERVATO ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - INSUSSISTENZA.*
La prescrizione prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ha carattere speciale e non può essere interrotta se non dallo Esercizio dell'Azione giudiziaria, anche ove si tratti delle prestazioni di cui all'art. 85 (in favore dei superstiti) dello stesso d.P.R., senza che ciò determini violazione del principio costituzionale di uguaglianza, in quanto il diverso trattamento riservato all'istituto assicuratore, abilitato a servirsi dei mezzi di cui all'art. 2943 cod. civ. per interrompere la prescrizione dei propri diritti nei confronti dei datori di lavoro, trova giustificazione nella peculiarità delle relative situazioni giuridiche, non assimilabili a quelle degli assicurati, concernenti le prestazioni dovute dall'istituto stesso. (V 3373/82, mass n 421352; (V 5535/80, mass n 409398).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)