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Sez. 2, Sentenza n. 1666 del 03/02/2012 (Rv. 621690 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Procedimento di cui agli artt. 28 e ss. della legge n. 794 del 1942 - Provvedimento decisorio investente questioni attinenti alla sussistenza del credito del professionista - Natura di sentenza - Sussistenza - Conseguenze - Impugnabilità per cassazione - Esclusione - Appellabilità - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621690-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, il provvedimento con cui il giudice adito, a conclusione di un processo iniziato ai sensi degli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, non si limiti a decidere sulla controversia tra l'avvocato ed il cliente circa la determinazione della misura degli onorari, ma pronunci anche sui presupposti del diritto al compenso, relativi all'esistenza e alla persistenza del rapporto obbligatorio, pur se qualificato come ordinanza, riveste natura sostanziale di sentenza con la conseguenza che esso può essere impugnato con il solo mezzo dell'appello e non invece con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di questioni di merito, la cui cognizione non può essere sottratta al doppio grado di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)