Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 28/12/1967 (Rv. 330748 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - NECESSITA DI ACCETTAZIONE - INSUSSISTENZA - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - NECESSITA DI ACCETTAZIONE - INSUSSISTENZA - EFFETTI.*
La rinuncia all, Azione- a differenza della rinuncia agli Atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge - art.306 cod. proc. civ. - preclude ogni attivita giurisdizionale indipendentemente dalla accettazione dell, altra parte perche, estinguendo l, Azione stessa, ha l, efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l, interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull, Azione proposta dall, attore. Conforme alla sentenza n. 1047-66, massima n. 322101.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)