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Sez. 2, Sentenza n. 1047 del 23/04/1966 (Rv. 322101 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - NECESSITA DI ACCETTAZIONE - INSUSSISTENZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322101-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RINUNZIA - ALLA DOMANDA - NECESSITA DI ACCETTAZIONE - INSUSSISTENZA - EFFETTI.*

La rinuncia all'Azione - a differenza della rinuncia agli Atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art 306 cod proc civ) - preclude ogni attivita giurisdizionale indipendentemente dalla accettazione dell'altra parte perche, estinguendo l'Azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull'Azione proposta dall'attore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)