Sez. 1, Sentenza n. 2280 del 09/08/1973 (Rv. 365567 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RINUNZIA ALLA DOMANDA - ESTINZIONE DELL'AZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RINUNZIA ALLA DOMANDA - ESTINZIONE DELL'AZIONE.*
La rinunzia alla domanda, a differenza della mera rinunzia agli Atti del giudizio, estingue l'Azione in quanto incide sul diritto fatto valere, e ne preclude ogni ulteriore tutela giurisdizionale. (V 3024/67, mass n 330748; 1047/66, mass n 322101; 5/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)