Sez. 3 - , Sentenza n. 2853 del 13/06/2018 Cc. (dep. 22/01/2019) Rv. 274820 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Istanza di riesame trasmessa dall'Ufficio ricevente a quello territorialmente competente via "telefax" - Decorrenza del termine previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Individuazione - Dalla data della ricezione del fax nella cancelleria del giudice competente - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, qualora l'istanza venga presentata, ex art. 582 cod. proc. pen., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata al tribunale territorialmente competente a mezzo "telefax" dall'ufficio ricevente, il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., inizia a decorrere dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente solo se l'ufficio ricevente abbia attestato, in maniera precisa ed espressa, la conformità all'originale della copia che si trasmette all'ufficio competente, ex art. 64, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., mentre, in mancanza di tale attestazione, il dies a quo va individuato nella data di ricezione dell'originale trasmesso per posta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)