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Sez. 5, Sentenza n. 5795 del 05/12/2012 Cc. (dep. 05/02/2013) Rv. 254646 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame i documenti favorevoli all'indagato - Consulenza tecnica di parte - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254646-01

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In tema di sequestro preventivo, i documenti favorevoli all'indagato che debbono essere trasmessi dall'autorità procedente al Gip ed al Tribunale del riesame per la decisione, concernono elementi fattuali di natura oggettiva - idonei a contrastare concretamente, vanificando o attenuando, gli elementi posti a fondamento della misura cautelare - tra i quali non rientra la consulenza tecnica di parte, la quale può, comunque, ex art. 324 e 309, comma nono, cod. proc. pen., essere prodotta direttamente dalla parte dinanzi al Tribunale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)