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Sez. 5, Sentenza n. 5161 del 26/11/1996 Cc. (dep. 15/01/1997) Rv. 206637 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti da trasmettere - Elementi forniti nell'interrogatorio di garanzia - Memorie e deduzioni presentate al P.M. dopo l'applicazione della misura - Sussistenza dell'obbligo.
Stato
decisa il 1996-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206637-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle misure coercitive, ai fini dell'accertamento della completezza degli atti trasmessi al giudice del riesame, (art. 309 comma quinto cod. proc. pen.) possono risultare determinanti anche le "tesi alternative" esposte sia nell'interrogatorio di garanzia espletato a norma dell'art. 294 cod. proc. pen., sia nelle "deduzioni e memorie difensive" presentate al pubblico ministero dopo l'applicazione della misura. Sicché l'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che impone al pubblico ministero di trasmettere al giudice anche le "deduzioni e memorie difensive" presentategli dopo l'applicazione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)