Sez. 5, Sentenza n. 51789 del 30/09/2013 Cc. (dep. 27/12/2013) Rv. 257932 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame degli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini - Inclusione tra questi dell'interrogatorio di garanzia - Condizioni - Contenuto oggettivamente favorevole all'indagato da indicarsi nel ricorso al tribunale del riesame - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod.proc.pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309 comma quinto, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al Tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse; detta valenza dell'atto - ove si voglia sostenere che dalla sua mancata trasmissione derivi la caducazione della misura cautelare - deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al Tribunale del riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)