Sez. 5, Sentenza n. 8363 del 19/12/2005 Cc. (dep. 09/03/2006) Rv. 233236 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Bancarotta fraudolenta - Emissione di misure cautelari anche prima della pronuncia della sentenza di fallimento - Ammissibilità - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, nelle stesse ipotesi previste dall'articolo 238, comma secondo, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in cui è possibile esercitare l'azione penale anche prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, deve ritenersi che sia anche possibile, nelle stesse condizioni, l'applicazione di misure cautelari, i cui presupposti andranno verificati secondo gli ordinari canoni normativi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 238, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)