Sez. 5, Sentenza n. 43082 del 17/09/2015 Cc. (dep. 26/10/2015) Rv. 265965 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Reati fallimentari - Sussistenza dei presupposti ex art. 238 l. fall. - Regola di retrodatazione di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Applicabilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, con riferimento ai reati fallimentari nei casi previsti dall'art.238, comma secondo, L. fall., in cui è possibile esercitare l'azione penale anche prima della pronuncia di fallimento, opera il principio di retrodatazione della seconda ordinanza applicativa, previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., anche nel caso in cui la richiesta di fallimento avanzata dal pubblico ministero sia posteriore rispetto alla data di emissione della prima ordinanza, poichè ciò che rileva è la data della condotta e non già quella della dichiarazione giudiziale di insolvenza. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che se l'assenza della declaratoria fallimentare non rappresenta, in tali casi, un ostacolo all'applicazione delle misure cautelari, neppure può impedire l'operatività della regola di retrodatazione dei termini cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)