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Sez. 5, Sentenza n. 21018 del 08/03/2013 Cc. (dep. 15/05/2013) Rv. 256741 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Reati fallimentari - Sussistenza dei presupposti ex art. 238 l. fall. - Applicabilità delle regole di retrodatazione.
Stato
decisa il 2013-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256741-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di decorrenza dei termini cautelari, con riferimento ai reati fallimentari nei casi previsti dall'art.238, comma secondo, L. fall., non opera il principio di retrodatazione della seconda ordinanza applicativa nel caso in cui la richiesta di fallimento avanzata dal pubblico ministero sia posteriore rispetto alla data di emissione della prima ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 297 com. 3, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 238

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)