Sez. 1, Sentenza n. 949 del 19/09/1997 Ud. (dep. 21/01/1998) Rv. 209670 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Estensione dell'inutilizzabilità alle prove derivanti dall'atto inutilizzabile - Esclusione - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
Consistendo la inutilizzabilità nella impossibilità giuridica da parte del giudice di servirsi ai fini del proprio convincimento della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto; questa non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato. Di conseguenza tale fatto può costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge. Nè in materia di inutilizzabilità trova applicazione il principio della inutilizzabilità consecutiva in analogia a quanto fissato dall'art. 185, primo comma, cod. proc.pen.in tema di nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)