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Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Iscrizione a ruolo di crediti non tributari - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669451-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)