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Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024 (Rv. 670113-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Riscossione di crediti a mezzo ruolo ex d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive non recuperatorie - Legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione - Sussistenza - Azione proposta nei soli confronti dell'ente creditore - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670113-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete

unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)