diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 590 del 08/11/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167454 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - CIRCOSTANZA DI CUI ALL'ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - PRESUPPOSTO - COMPATIBILITÀ CON LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167454-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - CIRCOSTANZA DI CUI ALL'ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - PRESUPPOSTO - COMPATIBILITÀ CON LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ESCLUSIONE.*

La procedura di cui all'art. 77 della legge n. 689 del 1981 è fondata sul presupposto dell'impegno dell'imputato ad eseguire la sanzione sostitutiva. A questo impegno fa da corrispettivo, in una sorta di rapporto sinallagmatico, quello del pubblico ministero a non proseguire l'Azione penale. Ne consegue la incompatibilità con la sospensione condizionale della pena. (V mass n 164910).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)