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Sez. 1, Sentenza n. 2362 del 03/12/1985 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172215 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SANZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - COMPATIBILITÀ CON LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172215-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SANZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - COMPATIBILITÀ CON LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - ESCLUSIONE.*

L'istituto della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena è incompatibile con l'applicazione delle sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato, sia perché, in questa ultima ipotesi, non viene pronunciata una sentenza di condanna ma una declaratoria di Estinzione del reato, sia perché la possibilità concessa allo imputato di evitare il giudizio e di ottenere la Estinzione del reato, accettando preventivamente l'irrogazione di una sanzione, fa si che, l'effettiva esecuzione della sanzione medesima costituisca il "prezzo" del patteggiamento. (Conf mass n 170116; (Conf mass n 167411; (Conf mass n 167454; (Conf mass n 165932).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)