Sez. L, Sentenza n. 5392 del 18/08/1983 (Rv. 430307 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ RELATIVA - LAVORATRICE IN CASSA INTEGRAZIONE - SPETTANZA IN LUOGO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ASSENZA PER MALATTIA ALL'INIZIO DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ RELATIVA - LAVORATRICE IN CASSA INTEGRAZIONE - SPETTANZA IN LUOGO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ASSENZA PER MALATTIA ALL'INIZIO DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA.*
La lavoratrice in cassa integrazione ha diritto all'indennità di maternità prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971 in luogo del trattamento salariale a carico della cassa integrazione guadagni, senza che rilevi che all'inizio dell'astensione obbligatoria sia assente per malattia.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)