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Sez. L, Sentenza n. 5938 del 20/11/1984 (Rv. 437598 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE IN CASSA INTEGRAZIONE - SPETTANZA IN LUOGO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ASSENZA PER MALATTIA ALL'INIZIO DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437598-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE IN CASSA INTEGRAZIONE - SPETTANZA IN LUOGO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ASSENZA PER MALATTIA ALL'INIZIO DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA.*

La lavoratrice in cassa integrazione ha diritto all'indennità di maternità prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971 in luogo del trattamento salariale a carico della cassa integrazione guadagni, senza che rilevi che all'inizio della astensione obbligatoria sia assente per malattia. (Conf 5392/83, mass n 430307).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)