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Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002 (Rv. 552766 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza - Prosecuzione del giudizio nelle fasi di impugnazione ad iniziativa dei successori universali o nei confronti dei medesimi - Mancanza dei predetti - Rappresentante dell'eredità - Altri soggetti - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552766-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Quando la parte muore dopo la pubblicazione della sentenza, il giudizio, nelle fasi d'impugnazione, può proseguire solo contro o ad iniziativa dei suoi successori universali, ovvero in mancanza di questi, di chi ha il potere di rappresentare l'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)