diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14678 del 29/12/1999 (Rv. 532590 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Rito del lavoro - Morte dell'appellato dopo il deposito del ricorso in appello e prima della sua notificazione - Notifica ai successori - Necessità - Conseguenze della notifica al procuratore della parte deceduta - Decadenza dell'impugnazione - Insussistenza - Assegnazione di termine perentorio per il perfezionamento del contraddittorio - Necessità - Fattispecie relativa a deduzione della nullità in cassazione.
Stato
decisa il 1999-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532590-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, il principio secondo cui, in caso di morte della parte successivamente al deposito della sentenza di primo grado, l'atto di impugnazione deve essere diretto e notificato nei confronti dei soggetti che siano reali parti del rapporto, attualmente interessate alla controversia, va integrato con il principio secondo cui, in detto rito, l'atto di appello si realizza, quale "editio actionis", con il tempestivo deposito del relativo ricorso introduttivo, che impedisce il verificarsi di ogni decadenza dell'impugnazione stessa; ne consegue che, se il decesso si sia verificato dopo il deposito del ricorso e prima della sua notificazione (caso in cui non è configurabile l'ipotesi interruttiva disciplinata dall'art. 328 cod. proc. civ.), e tuttavia la notificazione sia avvenuta presso il procuratore domiciliatario del soggetto deceduto, invece che alle attuali parti del processo, il relativo vizio deve essere segnalato all'appellante (art. 421 cod. proc. civ.) affinché possa procedere ad una corretta notificazione nel termine perentorio a tale scopo assegnatogli. (Nella specie, poiché il giudice di appello non aveva avuto modo di rilevare il vizio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza conseguentemente pronunciata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)