Sez. 6, Sentenza n. 20412 del 12/06/2006 Cc. (dep. 14/06/2006) Rv. 234166 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Requisito dei gravi indizi di colpevolezza - Verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Criteri e limiti.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato d'arresto europeo, è sufficiente, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma quarto, L. n. 69 del 2005, e cioè per la pronuncia della sentenza di consegna, che nel mandato siano indicati gli indizi ragionevolmente ritenuti gravi dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, dal momento che non è fatto rinvio né all'art. 273 cod. proc. pen., ove si fa divieto di applicare le misure cautelari personali in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o di una causa estintiva del reato o della pena, né all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., che pone lo stesso divieto per il caso che il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)