Sez. L, Sentenza n. 4161 del 17/06/1988 (Rv. 459237 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - QUALIFICA "ARTIGIANA" ATTRIBUITA A SOCIETÀ COOPERATIVE E A SOCIETÀ NON PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA O IN ACCOMANDITA SEMPLICE O PER AZIONI - AMMISSIBILITÀ - SOCIO DI COOPERATIVA ARTIGIANA - REGIME PREVIDENZIALE DETTATO PER GLI ARTIGIANI - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - QUALIFICA "ARTIGIANA" ATTRIBUITA A SOCIETÀ COOPERATIVE E A SOCIETÀ NON PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA O IN ACCOMANDITA SEMPLICE O PER AZIONI - AMMISSIBILITÀ - SOCIO DI COOPERATIVA ARTIGIANA - REGIME PREVIDENZIALE DETTATO PER GLI ARTIGIANI - APPLICABILITÀ.*
Per effetto dell'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860, che ha dettato una disciplina organica delle imprese artigiane, la qualifica "artigiana" può essere attribuita anche a società cooperative e a società, purché non per azioni o a responsabilità limitata o in accomandita semplice o in accomandita per azioni, se la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e nell'impresa il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale. Ne consegue che anche per il socio di cooperativa artigiana - al pari del titolare di un'impresa artigiana individuale - trova applicazione lo speciale regime previdenziale dettato per gli artigiani e non già quello previsto per i lavoratori subordinati. (V 2242/88, mass n 458053; (V 5090/85, mass n 442409).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)