diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2776 del 18/11/2010 Ud. (dep. 26/01/2011) Rv. 249084 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Procedimento davanti al giudice di pace - Contumacia dell'imputato - Accettazione tacita della remissione di querela - Integrazione.
Stato
decisa il 2010-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249084-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)