Sez. L, Sentenza n. 13942 del 25/09/2002 (Rv. 557588 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Atti discriminatori del datore di lavoro per ragioni di sesso - Azioni proponibili delle lavoratrici discriminate - Azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. e azione di inadempimento contrattuale - Concorrenza di entrambe - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova e di danni risarcibili - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Dai precetti contenuti nell'art. 37, comma primo, Cost., nell'art. 15 legge 20 maggio 1970, n. 300, nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 e nella legge 10 aprile 1991, n. 125, deriva il dovere del datore di lavoro, esteso alla fase di formazione e conclusione dei contratti di lavoro, di astenersi dal discriminare i lavoratori (o gli aspiranti tali) per ragioni di sesso, e tale dovere, sussistendo nei confronti di soggetti determinati, o comunque determinabili, ha natura di obbligazione in senso tecnico, di fonte esclusivamente legale nel caso in cui riguardi la fase di formazione del contratto, di fonte contrattuale (ad opera del meccanismo di integrazione previsto dall'art. 1374 cod. civ.) dopo l'assunzione. Pertanto, in forza del principio del concorso tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, il lavoratore discriminato ha la scelta tra l'azionare l'una o l'altra forma di responsabilità facendo valere, nel primo caso, il diritto alla riparazione del pregiudizio arrecatogli dall'illecito, assumendo l'onere di fornire la prova della colpa o del dolo dell'autore della condotta lesiva, e, nel secondo, la violazione del diritto (di credito, in quanto di natura personale), che si fonda sulla presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 cod. civ., a non essere discriminato e la conseguente responsabilità per danni, limitatamente a quelli prevedibili al momento della nascita dell'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, in relazione ad una dedotta discriminazione per motivi di sesso, aveva ritenuto proponibile la sola azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. e non anche l'azione volta a far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per inadempimento degli accordi sindacali che lo impegnavano ad assicurare una equa distribuzione delle giornate lavorative e uguali turni tra lavoratori e lavoratrici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 37, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 CORTE COST., Legge 10/04/1991 num. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)