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Sez. 1, Sentenza n. 60 del 03/01/2001 (Rv. 542942 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI | Brevetto - Requisiti - Prodotto industriale già brevettato - Singole componenti - Brevettabilità autonoma - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542942-01

BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI

La brevettabilità di un modello ornamentale è subordinata al riconoscimento di un suo peculiare valore, ovvero di un suo particolare pregio estetico, tali da caratterizzarlo, sotto tale profilo, in modo autonomo, e da fargli acquisire, conseguentemente, un suo specifico valore di mercato. Deve, pertanto, negarsi la brevettabilità di un prodotto che costituisca parte di un prodotto più complesso, oggetto di autonomo brevetto, quando la forma del primo risulti necessitata dal fatto di essere parte del secondo, atteso che non è consentita l'artificiosa frammentazione di una stessa idea stilistica sulla base della mera frammentarietà del "corpus mechanicum" nel quale essa si è realizzata, con l'ulteriore conseguenza che il titolare (o il licenziatario) del brevetto relativo al prodotto complesso non può invocare una (ulteriore) tutela esclusiva relativamente ad una singola parte del prodotto stesso non caratterizzato da un autonomo pregio estetico. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva negato la brevettabilità di specifiche parti della carrozzeria e degli specchietti retrovisori di un modello di autovettura; la S.C., nel confermare la decisione, ha enunciato il principio di diritto che precede, aggiungendo che non potevano trarsi diverse conclusioni dal contenuto dalla direttiva europea del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei modelli ornamentali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2593, Legge 25/08/1940 num. 1411 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)