Sez. 1, Sentenza n. 182 del 05/01/1995 (Rv. 489574 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI | Modelli di utilità - Brevetto - Concessione - Requisiti - Novità - Caratteristiche - Accertamento del Giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI
Il brevetto per modelli e disegni ornamentali (art. 5 R.D. 25 agosto 1940 n. 1411 e art. 2593 cod. civ.) tutela la nuova linea estetica ed ornamentale data ad un determinato prodotto industriale in modo da renderlo esteticamente più gradevole; quello per modelli di utilità (art. 2 R.D. n. 1411 del 1940 e art. 2592 cod. civ.) tutela quegli elementi che conferiscono particolare efficacia e comodità di applicazione o di impiego a macchine utensili od oggetti d'uso; conseguentemente i modelli ornamentali, ai fini della brevettabilità, devono presentare solo il requisito della novità estrinseca dell'oggetto rispetto agli altri di comune commercio, consistente in una particolare espressione figurativa, formale o cromatica, mentre per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità intrinseca, pur se solo diretta a determinare un incremento di utilità o di comodità di un oggetto preesistente. Stabilire la sussistenza, o meno, dei suddetti requisiti di brevettabilità è questione di fatto riservata al giudice di merito, le cui valutazioni, di carattere inevitabilmente discrezionale, sono incensurabili in sede di legittimità quando non siano inficiate da motivazione illogica o lacunosa o contenente errori di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2592, Cod. Civ. art. 2593, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 5, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)