diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7487 del 07/08/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165719 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - PRESENZA DI ELEMENTI FAVOREVOLI DEDOTTI DALL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ESAME - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO A MANCANZA DI ELEMENTI POSITIVI O AD ELEMENTO NEGATIVO RITENUTO PREPONDERANTE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-08-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165719-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - PRESENZA DI ELEMENTI FAVOREVOLI DEDOTTI DALL'IMPUTATO - OBBLIGO DI ESAME - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO A MANCANZA DI ELEMENTI POSITIVI O AD ELEMENTO NEGATIVO RITENUTO PREPONDERANTE - LEGITTIMITÀ.*

Il giudice del merito è tenuto a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione congrua e immune da vizi logici ed errori di diritto, anche se non ha il dovere di prendere in esame tutti gli elementi di significato positivo prospettati dall'imputato o comunque desumibili dalle risultanze processuali acquisite. Infatti è sufficiente, perché l'Obbligo di motivazione possa considerarsi compiutamente adempiuto, che egli ponga in evidenza la Mancanza di elementi di significato positivo o la presenza anche di un solo elemento di significato negativo da lui ritenuto, con valutazione ispirata a criteri razionali e giuridicamente corretti di valore preponderante e tale da neutralizzare la valenza attenuatrice della pena degli altri elementi. (Conf mass n 137425; (Conf mass n 155826).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)