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Sez. U, Sentenza n. 433 del 25/01/1989 (Rv. 461555 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA RICONOSCIUTA - RICHIESTA DI INDENNIZZO PER INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461555-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA RICONOSCIUTA - RICHIESTA DI INDENNIZZO PER INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La domanda con la quale il pubblico dipendente, assumendo lo espletamento di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica riconosciutagli, chiede un indennizzo per indebito arricchimento dell'amministrazione datrice di lavoro si traduce sostanzialmente nella pretesa di una maggiore retribuzione, non essendo riconducibile nell'ambito dell'Azione generale di cui all'art. 2041 cod. civ., nonostante la suddetta prospettazione dell'attore, nemmeno quando l'ordinamento interno di detta amministrazione neghi Rilevanza all'Esercizio di fatto di mansioni superiori. Tale domanda, pertanto, ricollegandosi in via immediata e diretta al rapporto di pubblico impiego ed ai diritti ad esso inerenti, si sottrae alla cognizione del giudice ordinario e spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non avendo rilievo, ai fini della giurisdizione, che le dette prestazioni (non ricollegantisi ad un incarico d'opera professionale distinto ed autonomo da quello di pubblico impiego) siano state superiori qualitativamente o solo eccedenti, sotto l'aspetto quantitativo, quelle proprie del dipendente. (V 5905/83, mass n 430749; (Conf 279/86, mass n 443916).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)