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Sez. U, Sentenza n. 5905 del 11/10/1983 (Rv. 430749 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL DIPENDENTE, DELL'ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENTE RICHIESTA DI INDENNIZZO SOTTO IL PROFILO DELL'INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430749-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI OSPEDALIERI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL DIPENDENTE, DELL'ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENTE RICHIESTA DI INDENNIZZO SOTTO IL PROFILO DELL'INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulle controversie inerenti ad un rapporto di pubblico impiego con un ente ospedaliero, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, per il caso in cui il dipendente, assumendo di aver esercitato mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica riconosciutagli, chieda di essere indennizzato sotto il profilo dell'indebito arricchimento del datore di lavoro, a norma dell'art. 2041 cod. civ., giacché tale domanda, indipendentemente dalla qualificazione dell'attore e da ogni questione sul suo fondamento, si sostanzia nella richiesta di una maggiore retribuzione, e si ricollega, quindi in via immediata e diretta al predetto rapporto ed ai correlativi obblighi del datore di lavoro. (Conf 2882/80, mass n 406624; (Conf 2702/80, mass n 406482).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)