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Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015 (Rv. 636886 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione per temerarietà della lite - Opposizione e ricorso per cassazione - Notifica al Ministero della Giustizia - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636886-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione al decreto di revoca ex art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 e il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione devono essere notificati a pena d'inammissibilità al Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)