Sez. 3, Sentenza n. 2433 del 14/03/1988 (Rv. 458200 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - NATURA - DISTINZIONI - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO NEI CONFRONTI D'UN COAPPELLANTE - FORME - TERMINI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA - NATURA - DISTINZIONI - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO NEI CONFRONTI D'UN COAPPELLANTE - FORME - TERMINI.*
Nel sistema processuale vigente l'impugnazione che sia proposta per prima determina la Costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche, proposte cioè contro l'appellante principale, siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata. Tali ultime impugnazioni (autonome) possono quindi essere proposte, in Sede di appello, con la comparsa di risposta, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. (V 4558/79, mass n 401061; (V 1255/77, mass n 384949; (Conf 1302/73, mass n 363907; (Conf 1372/72, mass n 357945).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)