Sez. 5, Sentenza n. 16838 del 20/06/2008 (Rv. 604379 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Beni acquistati, importati o prodotti non rinvenuti in luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività (deposito non dichiarato) - Presunzione di cessione - Superamento - Prove documentali o comportamenti concludenti - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di imposta sul valore aggiunto, in virtù della disposizione di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, avente valenza integrativa e ricognitiva della previgente disciplina dettata dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, la destinazione dei beni in un deposito (non dichiarato) di pertinenza dell'impresa non dà luogo a presunzione di avvenuta cessione, se il "passaggio" in esso è accompagnato da particolari modalità di tenuta della contabilità (bolle, annotazioni negli appositi registri) o da comportamenti concludenti tenuti dal contribuente da cui desumere il luogo di destinazione degli stessi beni.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1, Legge 21/10/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)