Sez. 5, Sentenza n. 5572 del 09/03/2011 (Rv. 617060 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione di cessione di beni non rinvenuti - Presupposto - Raffronto fra beni acquistati e beni presenti in magazzino - Necessità - Raffronto fra il valore dei beni al momento dell'acquisto e della vendita - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di imposta sul valore aggiunto, l'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pone una presunzione "iuris tantum" di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti attraverso il raffronto fra quelli annotati nell'inventario e quelli realmente presenti in magazzino o "nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali" etc. Tale raffronto, però, perché la presunzione di cessione sia applicabile, deve essere eseguito sui beni e non sul mero valore ad essi attribuito al momento dell'acquisto e/o della vendita. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto applicabile la presunzione di cessione sulla sola scorta di un enorme divario fra il valore dei beni al momento dell'acquisto ed al momento della vendita, quest'ultima, fra l'altro, avvenuta dopo il fallimento del contribuente).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)