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Sez. L, Sentenza n. 8668 del 21/10/1994 (Rv. 488210 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Pensione di inabilità - Sua sostituzione con la pensione sociale - Limiti di reddito - Per la prestazione originaria - Permanenza.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488210-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Ove la pensione sociale sostituisca, ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971 n. 118 (di conversione del D.L.30 gennaio 1971 n. 5), la pensione di inabilità o l'assegno mensile di cui agli artt. 12 e 13 della stessa legge, essa rimane soggetta ai medesimi limiti di reddito(nel computo del quale deve essere compresa anche la pensione di reversibilità) cui erano rispettivamente soggette le prestazione economiche originarie, con esclusione di ogni rilevanza dei limiti reddituali specificamente previsti per la pensione sociale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1971 num. 5, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)